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Made in Italy, un marchio per pelli, abiti e scarpe

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Via libera definitivo alla Camera per il testo di legge che tutela la qualità dei prodotti e ne consente la tracciabilità. Urso: adesso agisca l'Ue. Soddisfatti gli imprenditori: un primo passo importante
Tratto da Avvenire del 18 marzo 2010

Scarpe, vestiti e articoli in pelle targati «Made in Italy». Sono questi i prodotti al centro del disegno di legge sulla qualità italiana che ha avuto ieri un sì bipartisan dalla commis­sione Attività Produttive della Ca­mera in sede deliberante e che diventa, così, legge. Il provvedi­mento mira ad assicurare la trac­ciabilità dei prodotti del tessile, della pelletteria e del calzaturie­ro con l’obiettivo di rendere tra­sparenti per i consumatori le va­rie fasi sul processo di lavorazio­ne e sulla sicurezza di questi pro­dotti, consentendo di stabilire qual è il prodotto realizzato in I­talia. Un passo che rappresenta adesso «un forte richiamo all’­U­S nione Europea affinché final­mente agisca in questo campo», ha affermato Adolfo Urso, vice ministro allo Sviluppo Economi­co con delega al commercio e­stero. «Oggi è un grande giorno per il made in Italy! Sfidiamo l’Europa dimostrando che si può difendere legittimamente un si­stema economico senza rinchiu­dersi in un protezionismo egoi­stico, dannoso per un Paese che ha nell’export un reale punto di forza», ha detto Raffaello Vignali del Pdl, tra i firmatari del disegno di legge. La nuova legge raccoglie commenti positivi anche dal mondo imprenditoriale. «Un buon risultato, raggiunto in tem­pi brevissimi – ha detto il presi­dente di Confartigianato, Giorgio Guerrini –. Anche se finora ri­guarda soltanto tre settori, è un’altra tappa del percorso per difendere e valorizzare con nor­me certe i prodotti delle imprese che investono e danno lavoro in Italia».

Andando ai punti principali del provvedimento, la denominazio­ne «Made in Italy» potrà essere u­sata esclusivamente per prodot­ti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalente­mente nel territorio italiano; in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione sono state e­seguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabi­le la tracciabilità. I prodotti che non potranno essere marchiati come «Made in Italy» dovranno essere obbligatoriamente eti­chettati con l’indicazione dello Stato di provenienza.

L’etichettatura consentirà la trac­ciabilità, nel senso che indicherà non dove il prodotto è stato fini­to ma dove sono state eseguite le lavorazioni. Dovrà essere appo­sta su tutti i prodotti finiti e in­termedi, evidenziando il luogo di origine di ciascuna delle fasi di produzione. Dovrà contenere in­dicazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle nor­me vigenti in materia di lavoro, la certificazione di igiene e di sicu­rezza dei prodotti; l’esclusione dell’impiego di minori nella pro­duzione; il rispetto della norma­tiva europea e degli accordi in­ternazionali in materia ambien­tale. Sarà un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’E­conomia e delle Politiche euro­pee, da emanare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, previa notifica all’Ue, a sta­bilire le caratteristiche dell’eti­chettatura obbligatoria e di im­piego dell’indicazione «Made in I­taly», nonché le modalità per l’e­secuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio.

La mancata o scorretta etichetta­tura dei prodotti e l’abuso della denominazione «Made in Italy» saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 a 50. 000 euro; nei casi più gravi la sanzione è aumentata fi­no a due terzi, nei casi meno gra­vi invece è diminuita nella me­desima misura. La merce è sem­pre oggetto di sequestro e confi­sca. Se queste violazioni sono rei­terate allora sono sanzionate pe­nalmente, con la reclusione da 1 a 3 anni; qualora, poi, vengano commesse tramite apposita or­ganizzazione, sono soggette alla reclusione da 3 a 7 anni. Se ad a­busare del «made in Italy» sono le imprese, la sanzione andrà da 30. 000 a 70. 000 euro oltre al se­questro e alla confisca delle mer­ci; la reiterazione della violazione comporta la sospensione dell’at­tività d’impresa da un minimo di un mese ad un massimo di un an­no. Il provvedimento entrerà in vigore il primo ottobre.




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