Versione adatta alla stampaBioetica e deontologia • Rimane qualche ambiguità sulla pillola del giorno dopo per la quale si raccomanda di tutelare l'accesso alla prescrizione ma si ammette il ricorso alla clausola di coscienza
di
Enrico Negrotti
Tratto da Avvenire del 26 ottobre 2008
Un ragionevole compromesso, che recupera la necessità di un impegno forte del medico al senso della sua professione nella tutela del paziente, ma che presenta ancora tracce di alcune valutazioni ideologiche, eredità della bozza originaria da cui, a febbraio, era partita la discussione.
È il senso del testo su «Etica e deontologia di inizio vita» approvato all’unanimità dal consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) che si è svolto ieri a Ferrara, ospite dell’Ordine provinciale presieduto da Bruno Di Lascio. Abbastanza soddisfatto il presidente Fnomceo Amedeo Bianco, che ha parlato di «valutazione deontologica condivisa, pur con qualche intoppo» e di «riflessione preziosa per favorire il dialogo». «Si è cercato un punto di equilibrio nell’alleanza terapeutica - aggiunge Valerio Brucoli (Ordine di Milano) - nella condivisione della clausola di coscienza».
Di particolare rilievo nei quattro argomenti affrontati dal documento Fnomceo (pillola del giorno dopo, procreazione assistita, aborto, rianimazione dei neonati pretermine) sono i richiami ad articoli del Codice di deontologia medica. E infatti i commenti per lo più soddisfatti di alcuni presidenti di Ordini provinciali (Bologna, Piacenza, Nuoro, Reggio Emilia, Cagliari, Sassari, Ancona, Ferrara) vedono proprio nella ricerca dell’equilibrio e nel rispetto della deontologia i maggiori pregi del documento approvato.
Per quanto riguarda la pillola del giorno dopo, i lavori della giornata di studio di venerdì hanno confermato che la natura di semplice contraccettivo non ha i caratteri di evidenza scientifica fuori da ogni ragionevole dubbio. Pertanto si ammette il diritto a ricorrere alla clausola di coscienza (e scienza, aggiunge il documento Fnomceo) secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Codice deontologico, che obbliga il medico solo a fornire «ogni utile informazione e chiarimento»; anche se il documento continua in modo ambiguo - con l’indicare che va tutelato l’accesso alla prescrizione. Ben diversa era la bozza originaria che sottolineava che l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco lo definisce solo come contraccettivo di emergenza.
Sulla procreazione medicalmente assistita la Fnomceo si era pronunciata negativamente al tempo dell’approvazione della legge 40, contestando l’intromissione nella libertà di scelta terapeutica del medico. Nell’attuale fase di passaggio - attesa per il pronunciamento della Corte Costituzionale e revisione delle Linee guida - la Fnomceo non fa che ribadire la propria posizione, richiamando l’articolo 44 del Codice deontologico, che contiene tra gli altri il significativo «divieto di ogni pratica ispirata a fini eugenetici». Resta peraltro nel testo il richiamo al «diritto all’autodeterminazione» della donna che sembra dimenticare che nella fecondazione assistita i soggetti in gioco sono almeno tre (madre, padre e nascituro). Riguardo all’attuazione della legge 194, scontano l’approccio ideologico i tradizionali richiami alla bontà della legge per avere prodotto la scomparsa dell’aborto clandestino e la drastica riduzione delle interruzioni di gravidanza (calcolo in realtà molto complesso a seconda dei parametri di riferimento, e in ogni caso numero abbastanza stabile negli ultimi anni). Ma va osservato che il testo approvato non ritiene più «opportuno» che si perfezioni l’introduzione in Italia della pillola RU486, e chiede che «qualora le autorità sanitarie» dovessero adottarla, sia mantenuto «il più rigoroso rispetto dei criteri e delle procedure» della 194. E, altro punto significativo, dal documento finale è scomparso il riferimento all’obiezione di coscienza quale «difficoltà organizzativa» per l’attuazione della legge. Quanto infine alla rianimazione dei feti con età gestazionale estremamente bassa, tra le 22 e le 25 settimane, viene opportunamente richiamato il dovere (previsto dalla 194) di intervenire per salvaguardare la vita del feto quando sussiste la possibilità di una sua vita autonoma.
Ovvio il richiamo a evitare l’accanimento terapeutico e significativa la ripresa dell’articolo 37 del Codice deontologico che, a proposito del consenso su minori o interdetti, dice sì di informare e tenere in conto le istanze del tutore, ma aggiunge che «se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute», il medico «deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili». I genitori vanno informati di tutto, ed è auspicabile il loro consenso, ma questo non è vincolante per l’agire del medico.
Dal congresso di Ferrara un documento sull’«inizio vita» che appare un ragionevole compromesso tra etica dell’alleanza terapeutica e ideologismi presenti nella bozza originaria
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