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Ru486, i medici frenano «Sia rispettata la 194»

Versione adatta alla stampaVersione adatta alla stampaBioetica e deontologia • Rimane qualche ambiguità sulla pillola del giorno dopo per la quale si raccomanda di tutelare l'accesso alla prescrizione ma si ammette il ricorso alla clausola di coscienza
di Enrico Negrotti
Tratto da Avvenire del 26 ottobre 2008

Un ragionevole compromesso, che recupera la necessità di un im­pegno forte del medico al senso della sua professione nella tutela del pa­ziente, ma che presenta ancora tracce di alcune valutazioni ideologiche, ere­dità della bozza originaria da cui, a feb­braio, era partita la discussione.

È il senso del testo su «Etica e deontolo­gia di inizio vita» approvato all’unani­mità dal consiglio nazionale della Federazione nazio­nale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (F­nomceo) che si è svolto ieri a Ferrara, ospite dell’Or­dine provinciale presieduto da Bruno Di Lascio. Ab­bastanza soddisfatto il presidente Fnomceo Amedeo Bianco, che ha parlato di «valutazione deontologica condivisa, pur con qualche intoppo» e di «riflessione preziosa per favorire il dialogo». «Si è cercato un pun­to di equilibrio nell’alleanza terapeutica - aggiunge Va­lerio Brucoli (Ordine di Milano) - nella condivisione della clausola di coscienza».

Di particolare rilievo nei quattro argomenti affronta­ti dal documento Fnomceo (pillola del giorno dopo, procreazione assistita, aborto, rianimazione dei neo­nati pretermine) sono i richiami ad articoli del Codi­ce di deontologia medica. E infatti i commenti per lo più soddisfatti di alcuni presidenti di Ordini provin­ciali (Bologna, Piacenza, Nuoro, Reggio Emilia, Ca­gliari, Sassari, Ancona, Ferrara) vedono proprio nella ricerca dell’equilibrio e nel rispetto della deontologia i maggiori pregi del documento approvato.

Per quanto riguarda la pillola del giorno dopo, i lavori della giornata di studio di venerdì hanno confermato che la natu­ra di semplice contrac­cettivo non ha i caratteri di evidenza scientifica fuori da ogni ragionevo­le dubbio. Pertanto si am­mette il diritto a ricorre­re alla clausola di co­scienza (e scienza, ag­giunge il documento Fnomceo) secondo quanto pre­visto dall’articolo 22 del Codice deontologico, che ob­bliga il medico solo a fornire «ogni utile informazio­ne e chiarimento»; anche se il documento continua ­in modo ambiguo - con l’indicare che va tutelato l’ac­cesso alla prescrizione. Ben diversa era la bozza origi­naria che sottolineava che l’autorizzazione all’im­missione in commercio del farmaco lo definisce solo come contraccettivo di emergenza.

Sulla procreazione medicalmente assistita la Fnom­ceo si era pronunciata negativamente al tempo del­l’approvazione della legge 40, contestando l’intro­missione nella libertà di scelta terapeutica del medi­co. Nell’attuale fase di passaggio - attesa per il pro­nunciamento della Corte Costituzionale e revisione delle Linee guida - la Fnomceo non fa che ribadire la propria posizione, richiamando l’articolo 44 del Co­dice deontologico, che contiene tra gli altri il signifi­cativo «divieto di ogni pratica ispirata a fini eugeneti­ci». Resta peraltro nel testo il richiamo al «diritto al­l’autodeterminazione» della donna che sembra di­menticare che nella fecondazione assistita i soggetti in gioco sono almeno tre (madre, padre e nascituro). Riguardo all’attuazione della legge 194, scontano l’ap­proccio ideologico i tradizionali richiami alla bontà della legge per avere prodotto la scomparsa dell’a­borto clandestino e la drastica riduzione delle inter­ruzioni di gravidanza (calcolo in realtà molto com­plesso a seconda dei parametri di riferimento, e in o­gni caso numero abbastanza stabile negli ultimi an­ni). Ma va osservato che il testo approvato non ritie­ne più «opportuno» che si perfezioni l’introduzione in Italia della pillola RU486, e chiede che «qualora le au­torità sanitarie» dovessero adottarla, sia mantenuto «il più rigoroso rispetto dei criteri e delle procedure» della 194. E, altro punto significativo, dal documento finale è scomparso il riferimento all’obiezione di co­scienza quale «difficoltà organizzativa» per l’attua­zione della legge. Quanto infine alla rianimazione dei feti con età ge­stazionale estremamente bassa, tra le 22 e le 25 setti­mane, viene opportunamente richiamato il dovere (previsto dalla 194) di intervenire per salvaguardare la vita del feto quando sussiste la possibilità di una sua vita autonoma.

Ovvio il richiamo a evitare l’accanimento terapeutico e significativa la ripresa dell’articolo 37 del Codice deontologico che, a proposito del consenso su mino­ri o interdetti, dice sì di informare e tenere in conto le istanze del tutore, ma aggiunge che «se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute», il medico «de­ve comunque procedere senza ritardo e secondo ne­cessità alle cure indispensabili». I genitori vanno infor­mati di tutto, ed è auspicabile il loro consenso, ma questo non è vincolante per l’agire del medico.

Dal congresso di Ferrara un documento sull’«inizio vita» che appare un ragionevole compromesso tra etica dell’alleanza terapeutica e ideologismi presenti nella bozza originaria


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